Ultima modifica: 22 Settembre 2014
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Norme comportamentali per i docenti

Norme comportamentali per i docenti.

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
  ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO “G. ADAMOLI” DI BESOZZO
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CIRC. N. 25                                                                                     Besozzo, 22 settembre 2014 

Prot. n.3215 C2                                                               

Ai docenti

Oggetto: NORME COMPORTAMENTALI PER I DOCENTI 

 Indicazioni generali

 Il personale docente è tenuto a rispettare scrupolosamente il proprio orario di servizio, sia per le attività d’insegnamento che per quelle di non insegnamento.

In caso di assenza motivata e improvvisa, i docenti devono informare l’ufficio di segreteria entro le ore 7,45 del giorno stesso e il plesso di servizio; qualora si tratti di malattia, comunicare al più presto la durata della prognosi medica. Per altre assenze la richiesta deve essere concordata con il Dirigente Scolastico.

1. Le richieste di permessi brevi, scambi orari, ferie (con indicazioni precise e firme dei docenti disponibili alla sostituzione oraria senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione), dovranno pervenire agli uffici su apposita modulistica compilata in ogni sua parte; dovranno essere preventivamente autorizzate dal DS e, ove possibile, inoltrate con congruo anticipo. Delle stesse dovranno essere informati i docenti coordinatori di plesso, affinché si possano organizzare le sostituzioni. Non sono ammessi scambi di orari, sostituzioni con colleghi non autorizzati preventivamente dal D.S. o non previsti dal P.O.F..

2. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio e fino ad un massimo di due ore, dovranno essere chiesti per unità orarie e non per frazioni d’ora.

3. I recuperi dei permessi brevi, come da CCNL, avverranno in base alle esigenze di servizio.

Le circolari per le quali è richiesta esplicita dichiarazione resa dal docente (es. adesione scioperi, assemblee, iscrizioni corsi,…) saranno disponibili per il tramite dei docenti coordinatori di plesso che cureranno che le stesse vengano riconsegnate in segreteria debitamente firmate entro 7 giorni dalla data di emissione e comunque entro i termini fissati per circolari relative a scioperi e assemblee sindacali.

Si invitano i docenti a rispettare gli orari di apertura della segreteria. I  collaboratori del DS, le funzioni strumentali. i referenti di progetto e quanti ricoprono cariche organizzative hanno accesso anche fuori dagli orari di apertura. Il docente dell’ultima ora è tenuto a consegnare il registro di classe ai collaboratore, che riporrà il registro in un armadio custodito.

Si ricorda che il registro è documento che contribuisce a garantire, tra gli altri, l’efficienza formativa, la raccolta della valutazione degli alunni e della loro frequenza oltre agli argomenti e alle attività svolte nelle ore di lezione. Il registro va correttamente utilizzato e compilato con responsabilità del docente che ne ha la cura. Esso costituisce atto amministrativo che accompagna come formalizzazione il lavoro del docente e termina il suo compito diretto con l’espletamento degli atti relativi al consiglio di classe e agli scrutini.

Si richiede l’aggiornamento quotidiano del registro on line.

 Accoglienza e vigilanza degli alunni

Si ricorda quanto disposto dall’art. 29, comma 5, del CCNL 2006/2009: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Le norme relative alla vigilanza e alla responsabilità sui minori sono contemplate negli art.2047/2048 del Codice civile e nel T.U.297/94.

Si osserva, in particolare, che fra gli obblighi di servizio imposti al personale docente vi è quello di

vigilare sugli allievi. La violazione del predetto obbligo è in astratto considerata tanto dall’art. 2047 c. c. quanto dal successivo art. 2048 c.c.

Dispone l’art. 2047 c.c. che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l’art. 2048 c.c che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (…)”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

L’obbligo di sorveglianza dei docenti si protrae per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione. In esso rientrano tutti i momenti della vita scolastica: attività didattiche frontali, interventi integrativi, cinque minuti prima delle lezioni, intervallo, affidamento di gruppi di classi diverse per attività curricolari o extra, supplenze e divisione delle classi, spostamento nei locali della scuola, uscita degli alunni al termine delle lezioni, visite guidate e viaggi di istruzione.

Il docente comunque non deve allontanarsi dalla classe per recarsi in un’altra anche in caso di ritardo prolungato dell’insegnante dell’ora successiva. Anche nel caso di termine dell’orario di servizio la vigilanza si deve prolungare per il tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione scolastica per permettere di predisporre la sorveglianza. Per momentaneo allontanamento dell’insegnante dall’aula, la sorveglianza degli alunni deve essere affidata al personale ausiliario.

Tra il diritto allo studio e l’incolumità dell’alunno soccombe il primo.

Dopo l’inizio delle lezioni è proibito agli alunni circolare fuori dalla propria classe. Tutte le richieste di materiale e fotocopie dovranno essere rivolte personalmente, e in tempo utile, dal docente interessato ai collaboratori scolastici o amministrativi senza il ricorso a studenti

 Gestione dell’emergenza.

 Si ricorda di chiamare i numeri di emergenza per:

  1. malori di qualsiasi natura
  2. incidenti
  3. tutte le situazioni di pericolo di vita

In tutte queste situazioni deve essere immediatamente chiamato l’operatore addetto al primo soccorso; simultaneamente si chiameranno i genitori.

Per traumi importanti non muovere l’alunno, non fare alcuna manovra, non somministrare bevande né cibo. Gli alunni infortunati vanno accolti nei luoghi preposti in ogni plesso alla gestione delle emergenze. Nel caso in cui si debbano soccorrere alunni con patologie che richiedono interventi tempestivi, la scuola deve avere agli atti l’attestazione della patologia del minore con specificati rimedi e le modalità d’intervento. Per questi casi i docenti, in accordo con i genitori dell’alunno e l’ASL, possono seguire un percorso di formazione, al fine di “coprire” la procedura di emergenza.

 

Infortuni

 Si ricorda che gli obblighi dell’istituzione scolastica per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all’interno della comunità educativa, risalgono fondamentalmente al dovere di vigilanza sui minori e

alla predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in assenza di pericolo evitabile di danno alla persona. Si precisa che la responsabilità penale dei singoli operatori della scuola è personale e che costituisce un riferimento fondamentale l’art 593 del

C.P. che punisce l’omissione di soccorso.

In caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/Ata durante l’orario scolastico, si deve inoltrare alla Direzione da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, una relazione contenente la descrizione dell’infortunio, altri dati utili ed eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni.

In caso di infortunio occorso agli alunni presso la Scuola, per il quale è stato inoltrato all’Ufficio di

Direzione il certificato medico del Pronto Soccorso (o altro certificato medico) e si è effettuata denuncia all’INAIL o all’autorità di PS (infortunio non guaribile in 3 giorni), non è consentita la riammissione a scuola se anticipata rispetto alla prognosi medica.

 Assenze degli alunni e giustificazioni

 Compete al docente dell’ora che accoglie in classe l’alunno annotare sul registro di classe la regolare o dovuta giustificazione; l’uscita anticipata dovrà essere autorizzata da un docente di classe alla prima ora e registrata sul registro. Si chiede altresì che le assenze ricorrenti siano segnalate da parte del coordinatore di classe al D.S. per un controllo e/o per un richiamo diretto alle famiglie. Non è in nessun caso ammesso allontanare gli studenti dalla classe. Eventuali situazioni problematiche vanno comunque gestite nel rispetto della dovuta assistenza e sorveglianza degli studenti, specie se minori, con richiesta di eventuale intervento del D.S. o di un suo collaboratore.

 Il dirigente scolastico 
Prof. Riccardo Ielmini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93